Costituito ai sensi della legge 30 Marzo 2001, N. 152. Riconosciuto dal D.M. 7 marzo 2002 – G.U. N° 70 del 23 Marzo 2002
PATRONATO
Indennità di disoccupazione (NASPI)
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro